IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 K. P.
   Preso  atto: che il p.m. e la difesa hanno posto la questione della
 compatibilita' del Presidente  del  Collegio,  in  quanto  lo  stesso
 magistrato  ha  presieduto  il  Collegio  che  ha  respinto l'appello
 avverso il rigetto, da parte del g.i.p., dell'istanza di revoca della
 misura cautelare (custodia in carcere).
 
                             O S S E R V A
   La   questione  di  compatibilita'  e'  palesemente  influente  sul
 giudizio incidendo sulla composizione dell'organo e  sulla  validita'
 della valutazione delle prove.
   La  questione  stessa  solleva  inoltre ad avviso del tribunale, un
 dubbio non manifestamente infondato  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   34/2   c.p.p.,  in  quanto  non  prevede  che  non  possa
 partecipare al giudizio dibattimentale il giudice gia' pronunciatosi,
 in sede di appello in ordine alla misura  cautelare  inflitta,  sulla
 gravita'   degli   indizi,  ovvero  sulla  non  prevedibilita'  della
 concessione della sospensione condizionale della pena.
   Dubbio suscitato dal fatto che proprio la Corte costituzionale, con
 la  sentenza  1995  n.  432,   nel   dichiarare   la   illegittimita'
 costituzionale    dell'art.    34/2    (in    quanto    non   prevede
 l'incompatibilita' nel giudizio del giudice che ha disposto la misura
 cautelare) ha motivato affermando un principio che sembra applicabile
 nell'analoga  situazione  che  si  determina  quando  un  membro  del
 collegio  del  dibattimento  abbia  contribuito  alla decisione sulla
 conferma della misura cautelare.
   La Corte ha sentenziato infatti che si tratta di evitare situazioni
 suscettibili di minare l'imparzialita' del giudice, per effetto della
 "cosidetta forza della prevenzione", ossia della "naturale tendenza a
 mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento  gia'  assunto
 in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".
   La necessita' di un chiarimento della Corte costituzionale urge non
 solo  nel  presente processo, in cui l'imputato e' ora detenuto (e in
 cui  gia'  quattro  magistrati  togati  di  questo  Tribunale  per  i
 minorenni,  prima del giudizio, si sono pronunciati sul fatto o sulla
 ipotesi di condizionale), ma anche a fini generali di una non  facile
 organizzazione  della  giustizia  penale  in  rapporto  al  possibile
 sopravvenire di nuove cause di nullita' dei giudizi.