IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro K. P. Preso atto: che il p.m. e la difesa hanno posto la questione della compatibilita' del Presidente del Collegio, in quanto lo stesso magistrato ha presieduto il Collegio che ha respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del g.i.p., dell'istanza di revoca della misura cautelare (custodia in carcere). O S S E R V A La questione di compatibilita' e' palesemente influente sul giudizio incidendo sulla composizione dell'organo e sulla validita' della valutazione delle prove. La questione stessa solleva inoltre ad avviso del tribunale, un dubbio non manifestamente infondato di legittimita' costituzionale dell'art. 34/2 c.p.p., in quanto non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice gia' pronunciatosi, in sede di appello in ordine alla misura cautelare inflitta, sulla gravita' degli indizi, ovvero sulla non prevedibilita' della concessione della sospensione condizionale della pena. Dubbio suscitato dal fatto che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza 1995 n. 432, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 34/2 (in quanto non prevede l'incompatibilita' nel giudizio del giudice che ha disposto la misura cautelare) ha motivato affermando un principio che sembra applicabile nell'analoga situazione che si determina quando un membro del collegio del dibattimento abbia contribuito alla decisione sulla conferma della misura cautelare. La Corte ha sentenziato infatti che si tratta di evitare situazioni suscettibili di minare l'imparzialita' del giudice, per effetto della "cosidetta forza della prevenzione", ossia della "naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". La necessita' di un chiarimento della Corte costituzionale urge non solo nel presente processo, in cui l'imputato e' ora detenuto (e in cui gia' quattro magistrati togati di questo Tribunale per i minorenni, prima del giudizio, si sono pronunciati sul fatto o sulla ipotesi di condizionale), ma anche a fini generali di una non facile organizzazione della giustizia penale in rapporto al possibile sopravvenire di nuove cause di nullita' dei giudizi.